È riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4mila euro .
In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con l’operazione di acquisto.
Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: (costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) X interessi pagati/capitale dato a mutuo (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 4.1).
Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti rientranti tra quelli detraibili, sono inclusi, ad esempio, l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile e per la stipula del mutuo, le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 65 e 66).