Botta e risposta

venerdì 18 settembre 2015

Detrazione 65% per impianti di climatizzazione

Con la Risoluzione n. 36/E del 31 maggio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’agevolazione spetta solo in caso di spese sostenute per “sostituire” un impianto già esistente. Tra le spese che danno diritto alla detrazione del 65% per interventi di riqualificazione energetica, vi rientra anche la “sostituzione”, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Le spese detraibili sono quelle per: - smontaggio e dismissione, anche solo parziale, dell’impianto di climatizzazione invernale esistente; - fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione nonché, a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia; - eventuali interventi sulla rete di distribuzione; - sistemi di trattamento dell’acqua; - dispositivi di controllo e regolazione; - sistemi di emissione. La detrazione è riconosciuta anche nel caso in cui la pompa di calore ad alta efficienza non sostituisce, ma integra il vecchio impianto di climatizzazione invernale, a condizione che l’intervento comporti la riduzione dei consumi conformi al D.M. 11 marzo 2008 e il risparmio energetico deve riferirsi all’edificio nel suo complesso e non alle singole unità immobiliari .

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