L’aliquota del 65% è riservata alle spese sostenute nel periodo 6.6.2013 – 31.12.2014. A tal fine va fatto riferimento per le persone fisiche / lavoratori autonomi / enti non commerciali al criterio di cassa, ossia, alla data di effettivo pagamento, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento.
Per le imprese individuali / società / enti commerciali al criterio di competenza, ossia alla data di ultimazione della prestazione, a prescindere dalla data di avvio dell’intervento cui le spese si riferiscono e dalla data dei pagamenti.
Tali principi vanno applicati anche per la verifica del sostenimento delle spese per gli interventi su edifici condominiali