Gli interventi relativi a lavori di ampliamento non consentono le detrazioni del 50%, per lavori edili, e del 65%, per interventi di risparmio energetico .
In particolare la circolare 121/E sul punto precisa:
«Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita».
Quindi consente l'accesso alle agevolazioni solo l'aumento di volumetria tecnico e non di superficie calpestabile (ad esempio, sono detraibili le spese per il semplice rialzo del sottotetto per renderlo abitabile).
Quando si verifica aumento di volumetria, le due detrazioni non trovano applicazione.
Attenzione: nell'ipotesi di ristrutturazione con ampliamento, la detrazione per i lavori sull'esistente competono solo se si tengono distinte le spese di ristrutturazione da quelle di ampliamento (fatture e bonifici separati) pena l'inapplicabilità integrale della detrazione (risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011).