Con risoluzione n. 14/E del 8.2.2005 l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che la detrazione 36% (ora 50%) era applicabile anche nel caso di un intervento su un immobile che, al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, purché nel provvedimento autorizzativo risultasse con chiarezza il mutamento della destinazione.
Infatti nella categoria di intervento qualificabile come “ristrutturazione” edilizia (lettera d art. 31 L. 457/1978) sono compresi anche gli interventi di mutamento della destinazione d’uso di edifici come nel caso di un capannone che si trasforma in una abitazione.