La detrazione si applica per spese sostenute su immobili posseduti direttamente o anche concessi in locazione; infatti il diritto alla detrazione non viene meno se successivamente l’immobile viene affittato.
In particolare se il diritto era stato acquisito dal familiare convivente, che aveva debitamente effettuato i bonifici a fronte di fatture a lui intestate, su un appartamento a disposizione della famiglia, la successiva locazione non fa perdere al familiare la detrazione. Ciò che conta è che all’atto del sostenimento delle spese di ristrutturazione la casa su cui effettuare l’intervento fosse a disposizione anche del familiare convivente.