E’ bene inserire nella causale del bonifico bancario o postale il riferimento normativo corretto, benché ciò non sia previsto dalla norma che parla solo di “causale del versamento”.
Se viene inserito il rinvio alla norma, bisogna essere precisi: nel caso del 36%-50% è l’articolo 16-bis Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 ( o anche Dpr 917/1986 o Tuir).
La Direzione Regionale del Piemonte ha chiarito che un riporto nella causale del bonifico troppo generico è motivo di non accoglimento della detrazione, precisando che al posto dell’indicazione dell’articolo di riferimento del Tuir (testo unico imposte sul reddito) è ammessa l’indicazione delle leggi che si sono susseguite per regolare nel tempo il bonus (art. 1 L. 27/12/1997 n. 449 e art. 4 comma 1,lettera c, DL 6.12.2011 n. 201).