Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e da psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica.
Le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta, infatti, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersene anche senza prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.15).
La detrazione è ammessa per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir).