Botta e risposta

lunedì 12 maggio 2014

Detraibilità dei farmaci

Possono essere detratti i medicinali, purché lo scontrino fiscale (o l’eventuale fattura) riportati la natura (farmaco, medicinale, omeopatico …), la qualità (nome del farmaco) e la quantità dei farmaci acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario dell’acquisto. Per i medicinali acquistati nei supermercati, le erboristerie o le cosiddette “parafarmacie”, il contribuente potrà ugualmente usufruire della detrazione in sede di dichiarazione dei redditi, a condizione che lo scontrino fiscale riporti tutti gli elementi richiesti dalla normativa sopra descritti. La denominazione del medicinale (qualità) è stata sostituita con il numero di “autorizzazione all’immissione in commercio” (AIC). Dal 1 gennaio 2010 sono ritenuti validi, ai fini dell’agevolazione fiscale, solo gli scontrini riportanti il codice AIC, il cui codice è composto da nove caratteri; nel caso in cui si tratti di un farmaco il primo numero è uno “zero”. Non possono, invece, essere detratti i prodotti denominati “parafarmaci“, che ricomprendono sia prodotti aventi efficacia medicinale sia altri prodotti non sanitari disponibili in farmacia (ad esempio cosmetici, dietetici o integratori alimentari). Pertanto, come specificato nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 396 del 22 ottobre 2008 , nel caso in cui lo scontrino fiscale riporti la dicitura “parafarmaco” non è ammessa la detraibilità o la deducibilità della spesa a prescindere dalla circostanza che l’acquisto sia inerente a prodotti aventi efficacia medicinale, che possono essere venduti in farmacia esclusivamente dietro presentazione di ricetta medica (es. i fitoterapici), o di altri prodotti da automedicazione (quali pomate o colliri). Nel codice AIC, il parafarmaco è contraddistinto dal “nove” quale primo numero.

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