Per il 2019, le prestazioni sanitarie (quindi anche quelle rese dai dentisti) effettuate nei confronti di persone fisiche, a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica o società), non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi).
Il divieto si ricava da quanto previsto dall’articolo 10-bis, Dl 119/2018, in base al quale per l’anno in corso “i soggetti tenuti all’invio dei dati (…) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (…) non possono emettere fatture elettroniche (…) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”.
Peraltro, il successivo Dl 135/2018 ha stabilito che, sempre con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, il divieto previsto dall’articolo 10-bis si applica anche a coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 9-bis).
Dato che il legislatore ha fatto riferimento all’astratto invio dei dati, il divieto prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso manifestata dal contribuente a cui è stata erogata la prestazione: anche in tal caso, infatti, l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica.
Nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio, a fronte dell’obbligo di documentare tramite fattura la prestazione effettuata, questa potrà essere elettronica extra Sdi ovvero in formato analogico.