La Finanziaria 2014, prevede la possibilità di estinguere, senza corresponsione degli interessi, il debito risultante dai ruoli emessi dall’Agente della riscossione entro il 31.10.2013, tramite il pagamento di quanto iscritto a ruolo ovvero dell’ammontare residuo; dell’aggio a favore dell’Agente della riscossione, ex art. 17, D.Lgs. n. 112/99.
La definizione agevolata è riconosciuta anche per gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali, e affidati in riscossione fino al 31.10.2013, mentre non è consentita relativamente alle somme dovute a seguito di sentenza di condanna della Corte dei Conti.
In virtù di quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lett. c) del Decreto in esame il termine entro il quale effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto ai fini del perfezionamento della definizione, fissato al 28.2.2014 ad opera del citato comma 620, è stato prorogato al 31.3.2014.
Tale proroga era stata inizialmente inserita in fase di conversione del DL n. 151/2013, poi decaduto. Il Decreto in esame proroga, inoltre, fino al 15.4.2014 il termine di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, inizialmente fissato dalla Finanziaria 2014al 15.3.2014. Si rammenta che la sospensione opera anche relativamente ai termini di prescrizione.