La manovra correttiva contiene la definizione delle liti pendenti relative alle controversie tributarie prevedendo che possano essere definite controversie tributarie al 31 dicembre 2016 con controparte l’Agenzia delle Entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione.
La definizione della controversia avverrà con il pagamento delle imposte dovute più gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Il legislatore ha chiarito che:
• se la controversia riguarda solo interessi di mora e sanzioni non collegate a tributi, è possibile chiudere pagando il 40% degli importi in contestazione;
• se invece la controversia riguarda solo sanzioni collegate a tributi che risultano definiti, la controversia potrà essere definita a costo zero.
La domanda di definizione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2017 separatamente per ciascuna controversia autonoma, cioè una per ogni atto impugnato.
Il pagamento di quanto dovuto potrà essere effettuato dal contribuente in tre rate se l’importo dovuto supera i 2000 euro, entro le seguenti scadenze:
• 40% entro il 30 settembre 2017
• 40% entro il 30 novembre 2017
• 20% entro il 30 giugno 2018
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente non ne faccia apposita richiesta dichiarando al giudice di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017.
Se il contribuente successivamente dimostra di essersi avvalso della definizione e di aver pagato quanto dovuto o almeno la prima rata, il processo resterà sospeso fino al 31 dicembre 2018.
Il contribuente che ha aderito alla rottamazione dei ruoli entro il 21 aprile 2017, può usufruire della definizione agevolata della controversia tributaria relativa allo stesso ruolo, solo se entrambe le rottamazioni vanno a buon fine.