Il reddito catastale del fabbricato adibito ad abitazione principale, intesa come la dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari, è integralmente deducibile dal reddito complessivo (articolo 10, comma 3-bis, del Tuir).
Invece, a favore dei titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con reddito complessivo non superiore a 30.987,41 euro, è previsto il riconoscimento di una detrazione (articolo 16 del Tuir); anche in questa ipotesi, per abitazione principale si intende quella nella quale il titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le due misure (deduzione e detrazione) sono compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate, nè prevedono espressamente incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per canoni di locazione (circolare 11/E del 2014).