Botta e risposta

mercoledì 07 maggio 2014

Deduzione degli assegni periodi

In caso di separazione o di divorzio uno dei due soggetti corrisponde di solito l’assegno di mantenimento ai figli e, molto spesso, anche all’ex coniuge. Gli importi, che devono essere disposti dal giudice nella sentenza stessa di separazione o di divorzio, possono essere dedotti in sede di dichiarazione; ma non tutti. Infatti in base all’art. 10 c. 1 lett. c) del TUIR possono essere dedotti esclusivamente gli assegni periodici corrisposti al coniuge; non è deducibile la quota di assegno destinata al mantenimento dei figli. Nel caso in cui la sentenza di separazione non preveda alcuna distinzione tra quanto destinato al mantenimento dei figli e quanto all’ex coniuge, l’assegno si considera destinato alla prole per metà del suo ammontare, salva diversa disposizione del giudice. Poiché il TUIR ammette la deduzione per gli “assegni periodici”, se gli stessi sono corrisposti in un’unica soluzione, non è prevista la deducibilità. Mantengono la loro natura di somme versate a titolo di assegni di mantenimento, e sono quindi deducibili, le somme pagate a titolo di arretrati; infatti tali importi, anche se versati in un’unica soluzione, costituiscono un’integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti. Sono deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat,ma solo a condizione che lo stesso sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione. La deduzione compete anche se l’ex coniuge risiede all’estero. Per il riconoscimento della deduzione i versamenti devono essere giustificati dalle certificazioni di pagamento mensili e da copia della sentenza di separazione o di divorzio. In sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato anche il codice fiscale del coniuge che percepisce tale somma. Si ricorda che se per il coniuge erogante l’assegno di mantenimento questo costituisce un onere deducibile, per il coniuge percettore della somma, tale importo rappresenta un reddito che deve essere dichiarato nella sezione seconda del quadro C.

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