Per i crediti prescritti, la deducibilità è ammessa, indipendentemente dall’importo (art. 101 c. 5 Tuir); normalmente un credito si prescrive in 10 anni, se in questo periodo non sono intervenuti atti interruttivi (articoli 2943 – 2945 del Codice civile).
È opportuno ricordare che l’Agenzia Entrate nella circolare 26/2013 ha affermato che si tratta di una norma con efficacia interpretativa in quanto anche in precedenza la prescrizione era un evento che concretizzava gli elementi certi e precisi che consentivano la deduzione della perdita.
Pertanto, ad avviso dell’Agenzia, tale evento rileva solo nel periodo in cui matura la prescrizione con l’ulteriore conseguenza che nel 2014 potranno essere dedotti solo ed esclusivamente i crediti il cui diritto si sia prescritto in tale anno.
La nuova formulazione dell’art. 101c.5 del Tuir ora prevede che esistano gli elementi certi e precisi per la deduzione della perdita anche quando il diritto alla riscossione del credito sia prescritto, indipendentemente dall’importo.
Ne consegue che è possibile dedurre una perdita su crediti, se certa e precisa, anche antecedentemente alla prescrizione ma non oltre il periodo d’imposta in cui il diritto si prescrive, pena la violazione del principio di competenza.
Pertanto, le perdite su crediti già prescritti in periodi d’imposta precedenti il 2014 non sono più fiscalmente deducibili.