Non sono deducibili le spese sostenute per l’immobile adibito ad uso promiscuo qualora il professionista col¬labori con uno studio associato ubicato nello stesso Comune.
Anche se il contribuente, infatti, può dimostrare l’utilizzo effettivo del proprio immobile per fini professionali a causa del collegamento esterno alla rete dello studio professionale mediante appositi dispositivi informatici, la deduzione delle spese dell’immobile ad uso promiscuo è ammessa a condizione che «il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione».
Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la CTR della Lombardia, con la sentenza 6975/1/2014 depositata lo scorso 18 dicembre.