Sia l’Imu che la Tasi versata sugli immobili strumentali sono deducibili dal reddito d’impresa o di arte e professione, la prima nella misura del 20% dell’onere sostenuto, la seconda interamente.
Entrambe le imposte sono deducibili in base al principio di cassa (articolo 54, comma 1, del Tuir).
Tale regola non trova applicazione per i contribuenti che utilizzano il regime forfettario. Questi, infatti, determinano il reddito relativo all’attività esercitata applicando un coefficiente di redditività (variabile in base al codice attività) ai ricavi/compensi conseguiti nel periodo d’imposta.
I costi sostenuti nel periodo d’imposta, pertanto, non possono essere portati in deduzione dal reddito, ad eccezione dei contributi previdenziali e assistenziali assolti per disposizione di legge.