Detrazione IRPEF 50% in caso di donazione dell’immobile.
L’art. 16-bis, comma 8, TUIR dispone che in caso di vendita dell’immobile oggetto di intervento di recupero del patrimonio edilizio “la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell’unità immobiliare”.
Sul punto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1.6.2012, n. 19/E (quesito 1.6) ha precisato che l’applicazione del citato comma 8 va esteso, genericamente, a tutti i casi “di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati interventi agevolabili”.
Nel caso di donazione, il donante potrà continuare a fruire della detrazione soltanto se nell’atto di donazione è stata specificata detta volontà (accordo tra le parti di non trasferire anche le quote residue di detrazione).
In mancanza di tale indicazione nell’atto di donazione, il diritto a fruire delle restanti quote di detrazione è “trasferito” al donatario.