La detrazione Irpef del 50%, ai sensi dell’articolo 16 bis del Tuir 917/86 e dell’articolo 1, comma 139 della legge 147/2013, in caso di morte del soggetto che ha sostenuto le spese si trasferisce agli eredi che conservano la materiale detenzione del bene.
Tuttavia, l’erede non può fruire del bonus mobili in quanto vi deve essere coincidenza tra soggetto che sostiene le spese sin dall’origine (e non per trasferimento mortis causa), e soggetto che sostiene le spese per l’acquisto dell’arredo (circolare 29/E del 2013).