Botta e risposta

venerdì 16 gennaio 2015

Dal 2015 esteso il reverse charge

A decorrere dal 1° gennaio 2015 il comma 629 prevede l’estensione del meccanismo di assolvimento dell’IVA mediante il c.d. “reverse charge” alle seguenti attività: - prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici; - trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra; - trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE; - trasferimenti di certificati relativi al gas e all’energia elettrica; - cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore; - cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Il “reverse charge” viene esteso alle cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di ipermercati (codice ATECO 47.11.1), supermercati (codice ATECO 47.11.2) e discount alimentari (codice ATECO 47.11.3). In quest’ultima ipotesi l’entrata in vigore è sospesa ed è subordinata a una specifica autorizzazione da parte del Consiglio Europeo. Tali ulteriori fattispecie di applicazione del meccanismo di inversione contabile si aggiungono a quelle elencate nei commi quinto e sesto dell’articolo 17 e nel comma settimo dell’articolo 74 del Dpr n. 633/1972:cessioni di oro da investimento, cessioni di materiale d’oro e di prodotti semilavorati con specifiche caratteristiche di purezza; prestazioni di servizi rese nel settore edile da subappaltatori; cessioni di fabbricati, per le quali il cedente ha espresso in atto l’opzione per l’imponibilità IVA; cessioni di cellulari; cessioni di personal computer e loro componenti e accessori; cessioni di materiali e prodotti lapidei; cessioni di rottami.

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