L’avviso di accertamento per imposte sui redditi, IVA e IRAP dovrà essere notificato, a pena di decadenza:
• entro il 31 dicembre del quinto (e non più quarto) anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
• in caso di dichiarazione omessa, entro il 31 dicembre del settimo (e non più quinto) anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Viene invece abrogato il raddoppio dei termini per violazioni penali.
Le suddette novità operano a partire dai controlli sull’annualità 2016 (modelli UNICO 2017, IVA 2017 e IRAP 2017), ovvero dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 per i soggetti “non solari”.