Botta e risposta

mercoledì 21 ottobre 2015

Credito trimestrale: il visto non serve

Come previsto dall’art. 10, comma 7, DL n. 78/2009, “i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 15.1.2010, n. 1/E ha chiarito che “nell’ipotesi in cui il credito IVA trimestrale compensabile sia superiore a 15.000 euro, non ricorre l’obbligo di apposizione del visto di conformità sull’istanza trimestrale (modello IVA TR), atteso che il dato letterale della norma prevede l’apposizione del visto di conformità di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito”. In materia di rimborso del credito IVA, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.12.2014, n. 32/E evidenzia che lo stesso “ha sostituito l’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all’esecuzione dei rimborsi IVA … eliminando l’obbligo generalizzato di prestazione della garanzia, con la conseguente significativa riduzione dei costi per ottenere i rimborsi annuali e trimestrali …”. Pertanto solo “le richieste di rimborso infrannuale (modello IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell’erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia”.

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