La compensazione verticale del credito Iva annuale o trimestrale (ossia il riporto del credito Iva di un periodo a scomputo del debito IVA relativo ad un periodo successivo) non richiede particolari adempimenti e può essere eseguita già con la liquidazione del mese di gennaio.
Viceversa la compensazione con altre imposte o contributi (compensazione orizzontale), per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata solo a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate .
Quindi per importi inferiori alla predetta soglia, anche la compensazione orizzontale è libera da formalità e può essere eseguita già con la liquidazione del mese di gennaio.