Botta e risposta

giovedì 06 luglio 2017

Credito IVA annuale e compensazione

La compensazione del credito IVA annuale, prima delle modifiche introdotte dal D.L. 50 , era sottoposta alle seguenti limitazioni: - fino a 5mila euro di utilizzo in compensazione orizzontale la compensazione era libera; in pratica il credito era teoricamente utilizzabile in compensazione già dal primo giorno dell’anno in cui veniva presentata la dichiarazione annuale; - una volta esauriti i primi 5mila euro, era necessario presentare in via telematica la dichiarazione IVA. Il credito entro un massimo di 15mila euro era utilizzabile a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA annuale. - Per poter compensare oltre i 15mila euro , oltre a rispettare le tempistiche di presentazione della dichiarazione ed attendere il giorno 16 del mese successivo, era necessario che la dichiarazione suddetta fosse provvista di visto di conformità oppure di sottoscrizione dell’Organo di controllo. Il D.L. 50 ha mutato le regole di compensazione. Le norme che prevedono maggiori restrizioni sono entrate in vigore a partire dal 24 aprile 2017. Dal momento che la Dichiarazione IVA annuale 2017 , per il 2016, doveva essere trasmessa entro il 28 febbraio 2017 , con riferimento ai crediti scaturenti dalle dichiarazioni IVA presentate nei termini valgono le regole previste ante D.L. 50/17. Nel caso in cui ci si trovi in presenza di una dichiarazione integrativa presentata dopo l’entrata in vigore del D.L. 50, si dovranno tenere in considerazione le nuove regole. Nuovi limiti da rispettare: - ridotta la soglia di credito che necessita di visto di conformità da 15mila a 5mila euro. Per i crediti IVA che emergeranno dalla dichiarazione IVA 2018 riferimento 2017, i primi 5mila euro di disponibilità per la compensazione orizzontale continueranno ad essere liberi da vincoli temporali, di trasmissione telematica e di visto di conformità. - Superata la soglia dei 5mila euro, per poter continuare a compensare orizzontalmente il credito in F24 è necessario (come prima) presentare, ovvero trasmettere telematicamente la dichiarazione, ma tale dichiarazione dovrà comunque essere dotata di visto di conformità o sottoscrizione dell’Organo di controllo, posto che la soglia dei 15mila euro che obbligava al visto è stata ridotta a 5mila euro. - Inoltre sono cambiati anche i tempi di compensazione: effettuata la trasmissione telematica della dichiarazione IVA, dotata di visto, la compensazione in orizzontale potrà essere anticipata rispetto ai termini precedenti, potendo presentare modelli F24 con il credito in compensazione già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione .

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