Botta e risposta

martedì 17 gennaio 2017

Credito d’imposta videosorveglianza

Alle persone fisiche è riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nel 2016 per l’installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Tali spese sono ammissibili al credito d'imposta a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo (articolo 1, comma 982, legge 208/2015 – legge di stabilità 2016). I criteri e le procedure per beneficiare del credito d’imposta sono stati definiti dal decreto 6 dicembre 2016 del ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2016). Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2016 ed è utilizzabile in compensazione (a tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento). In alternativa, i contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi. L’eventuale ammontare non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi senza alcun limite temporale (articolo 4 del decreto). Il credito d’imposta non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi a oggetto le medesime spese (articolo 3, comma 3, del decreto). Per il riconoscimento dell’agevolazione, i soggetti interessati devono inoltrare, in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, in cui va indicato l’importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016. Il modello dell’istanza (e il relativo termine di presentazione) saranno definiti da un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La percentuale massima del credito spettante a ciascun soggetto sarà determinata dall’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2016 e l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto, e verrà comunicata con altro provvedimento del direttore, entro il 31 marzo 2017. Per le spese sostenute in relazione a un immobile adibito promiscuamente all’esercizio di impresa o di lavoro autonomo e all’uso personale o familiare del contribuente, il credito d’imposta è ridotto del 50% (articolo 2, comma 3, del decreto).

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