La media degli investimenti eseguiti nei periodi d’imposta precedenti è variabile in funzione dell’anzianità dell’attività d’impresa ed è assente per coloro che hanno avviato l’attività dopo il 25 giugno 2014.
Si ricorda brevemente che l’art.18, co.1, del D.L. n.91/14 consente ai soggetti titolari di reddito d’impresa di fruire di un credito d’imposta del 15% sull’acquisto di beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, effettuati nel periodo 25 giugno 2014 – 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto alla media degli investimen¬ti eseguiti, per i medesimi beni, nei cinque periodi d’imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo di tale media il periodo in cui gli investimenti sono stati maggiori.
Quanto descritto riguarda la regola generale della norma, applicabile alle imprese che alla data di entrata in vigore dell’art.18 (25 giugno 2014) presentano almeno cinque periodi d’imposta pregressi per il calcolo della media rispetto al periodo d’imposta agevolato in cui sono effettuati gli investimenti.