I crediti oggetto del monitoraggio sono quelli che scaturiscono dalle dichiarazioni fiscali, ed in particolare i seguenti crediti:
- IRPEF e IRES derivante dalle dichiarazioni dei redditi;
- addizionale regionale e comunale derivante dal mod. UNICO PF e maggiorazione IRES derivante dal mod. UNICO SC;
- imposte sostitutive (ad esempio, cedolare secca, IVIE e IVAFE);
- IRAP derivante dalla relativa dichiarazione;
- ritenute alla fonte risultanti dal mod. 770.
L’obbligo di apposizione del visto di conformità, analogamente al credito IVA, non dipende dall’entità del credito maturato in dichiarazione, ma dall’ammontare del relativo utilizzo fino alla data in cui lo stesso può essere utilizzato, ossia entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno successivo
Si rammenta che relativamente al credito IVA, l’utilizzo superiore a € 5.000 / 15.000 è consentito dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA (con l’apposizione del visto di conformità per importi superiori a € 15.000); per gli agli altri crediti, la compensazione non richiede la preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fermo restando il limite di € 15.000 al di sopra del quale è obbligatorio il rilascio del visto di conformità, come confermato nella citata Circolare n. 10/E .