Per effetto delle semplificazioni fiscali contenute nel D.L. 16 del 2012 (art. 8), in relazione alle imposte dirette, i costi documentati da fatture “soggettivamente” inesistenti, purché supportati da operazioni effettive e reali e connotati dall’inerenza, sono deducibili dal reddito d’impresa, mentre per l’IVA resta l’indetraibilità, salvo che il contribuente non provi la propria buona fede.
Lo ha stabilito la sentenza n. 11661/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.