Per il 2015, come evidenziato dall’INPS nella Circolare 5.2.2015, n. 27, è fissato a € 100.324 il massimale di reddito contributivo annuo; € 15.548 il minimale di reddito annuo per l’accredito contributivo.
L’INPS, nella Circolare n. 58 in esame, in considerazione del predetto “blocco” dell’aliquota al 27% “rivede” per i soggetti da ciò interessati l’ammontare del contributo minimo 2015 per l’accredito contributivo annuale (determinato moltiplicando il minimale di reddito annuo per l’aliquota contributiva).
Di conseguenza, fermo restando il reddito minimo annuo di € 15.548, a seconda dell’aliquota applicabile, lo stesso risulta ora così differenziato:
- 23,5% , contributo minimo annuo Euro 3.653,78=
- 27,72%, contributo minimo annuo Euro 4.309,91 (IVS 4.197,96)
- 30,72% , contributo minimo annuo Euro 4.776,35 (IVS 4.664,40).
Nel caso in cui il minimale non sia raggiunto, i mesi contributivi saranno accreditati al soggetto interessato in misura proporzionale al contributo versato.