Botta e risposta

martedì 25 novembre 2014

Contributi per il riscatto della laurea: deducibilità

Il trattamento di quiescenza, attribuito di diritto al dipendente di ruolo collocato a riposo, comprende la pensione e il trattamento di fine servizio (la cosiddetta buonuscita). Nel trattamento di fine servizio, i contributi previdenziali devono essere versati in parte dal datore di lavoro e in parte dal dipendente. Sono totalmente deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza (articolo 10, comma 1, lettera e, del Tuir). Tra i contributi in questione rientrano quelli versati facoltativamente per il riscatto degli anni di università (circolare 7/E del 2001). Sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione, anche i contributi versati per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita (risoluzione 298/E del 2002). Tutti i contributi sono deducibili secondo il criterio di cassa, ovvero in base a quando avviene l’effettivo pagamento.

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