Per verificare la mera prosecuzione di altra attività, è necessario far riferimento alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 2001, nella quale si specifica che per mera prosecuzione è considerata anche “quell’attività che presenta il carattere della novità unicamente sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità, utilizzando ad esempio gli stessi beni dell’attività precedente, nello stesso luogo e nei confronti degli stessi clienti. L’indagine va operata caso per caso, con riguardo al contesto generale in cui la nuova attività viene esercitata”.
Il requisito va verificato nel caso di lavoro dipendente a tempo indeterminato; non precludono l’accesso al regime i lavori svolti come co.co.co., il lavoro dipendente a tempo determinato, le prestazioni occasionali e l’esercizio della pratica obbligatoria professionale.
Tale condizione, inoltre, non opera nel caso in cui, anche in presenza di lavoro a tempo indeterminato, il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà