Ai fini IVA, il momento impositivo si verifica alla data di emissione della fattura e pertanto la fattura non va modificata, ancorché incassata nel 2020.
Le fatture emesse senza IVA da parte di un soggetto forfetario e incassate in un anno nel quale non applica più il regime agevolato non devono essere integrate con l’IVA. Ciò in considerazione del fatto che l’art. 6, comma 4, DPR n. 633/72, dispone che l’operazione si considera comunque effettuata al momento di emissione della fattura.
Per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, va considerato che ai sensi dell’art. 23, DPR n. 600/73 la stessa va operata all’atto del pagamento e in tale momento il contribuente non adotta più il regime forfetario.
Al fine di consentire al committente di operare la ritenuta, è necessario che il contribuente (ex forfetario) comunichi al proprio cliente, prima del pagamento, l’adozione dall’1.1.2020 del regime ordinario e pertanto la necessità di operare e versare la ritenuta da parte di quest’ultimo.