Botta e risposta

martedì 01 luglio 2014

Coniuge separato a carico

Il coniuge legalmente ed effettivamente separato può rientrare tra gli "altri familiari" fiscalmente a carico , sempre che possieda un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. A tal proposito, si ricorda che gli assegni periodici (esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli) percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, si considerano redditi assimilati al lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera i, del Tuir) e partecipano alla determinazione del reddito complessivo cui far riferimento per essere considerati a carico

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