Gli studi di settore possono diventare un valido strumento per una società che rischia di ricadere nella disciplina delle “società di comodo”.
Infatti un responso di “congruità e coerenza” può costituire causa di esclusione, se realizzata in relazione al periodo d’imposta 2013 salvaguarda il periodo d’imposta oggetto di compilazione da ogni problema a tale fine, sia che lo status di comodo derivi da ricavi insufficienti, sia che esso derivi dal precedente triennio 2010-2012 in perdita.
E’ anche causa di disapplicazione, in particolare tra quelle previste dal provvedimento direttoriale del 11 giugno 2012, quindi se verifica sul triennio di riferimento, può interrompere il triennio che porterebbe ad essere “di comodo”. Da notare pertanto che, se fosse realizzata nel 2013, salvaguarderebbe il contribuente fino al periodo d‘imposta 2016, rinviando ogni problema al riguardo al 2017.
Diventa quindi, in molti casi, di vitale importanza verificare la congruità e valutare un possibile adeguamento visto che gli effetti benefici si verificano anche nel caso di congruità ottenuta tramite, appunto, adeguamento al ricavo puntuale.
Non basta collocarsi nell’intervallo di confidenza (ossia al di sopra del ricavo minimo), ma occorrerebbe posizionarsi, spontaneamente ovvero tramite adeguamento, in corrispondenza del punto più alto della forbice di ricavi fornita da Ge.Ri.Co.
Il vero scoglio è rappresentato dal fatto che la congruità da sola non basta; occorre che ci sia anche il responso favorevole degli indici di coerenza che però deve verificarsi in maniera autonoma senza alcuna possibilità di intervento.
La coerenza deve riguardare tutti gli indicatori applicabili alla società e basta una anomalia che interessi anche solo uno di questi per escludere l’applicabilità di tale esimente.