Il condominio, non essendo titolare di partita IVA, va considerato quale “soggetto privato” e pertanto il cedente / prestatore tenuto ad emettere la fattura elettronica nei confronti dello stesso deve:
- indicare il codice fiscale del condominio nel campo destinato all’identificativo fiscale dell’acquirente / committente;
- riportare quale “Codice destinatario” il codice convenzionale “0000000”;
- inviare la fattura tramite SdI;
- consegnare al condominio, in formato cartaceo, una copia della fattura elettronica trasmessa.
Il condominio può “rifiutare” la copia cartacea e scaricare la fattura elettronica dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
Fino al 2.7.2019 i dati delle fatture elettroniche saranno consultabili a richiesta dagli interessati (acquirente / committente, cedente / prestatore ovvero intermediario abilitato delegato); successivamente, i dati completi saranno consultabili / acquisibili dall’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate soltanto previa “Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” tramite l’apposita funzione (a disposizione a decorrere dal 3.5.2019).
I soggetti che non aderiranno a tale servizio, tramite la citata area riservata potranno consultare i dati delle fatture senza le informazioni relative a natura, qualità e quantità dei beni / servizi fatturati.
Il condominio può comunque scegliere di fornire un indirizzo PEC o un Codice destinatario ai propri fornitori per il recapito della fattura elettronica, ad esempio, presso l’amministratore.