Il DL n. 138/2011 ha previsto, in caso di omessa comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento ai soci, l’applicazione di una sanzione pari al 30% della differenza tra il valore normale del bene e il corrispettivo annuo per il godimento dello stesso.
Il citato Decreto non contiene alcuna previsione circa l’aspetto sanzionatorio dell’omessa comunicazione dei finanziamenti /capitalizzazioni.
Ora, secondo l’Agenzia, considerato che trattasi di una comunicazione all’Anagrafe tributaria, all’omesso / tardivo invio della stessa è applicabile la sanzione ex art. 13, comma 2, DPR n. 605/73, ossia da € 206,58 a € 5.164,57. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazione incompleta o inesatta.