La comunicazione non va effettuata relativamente a:
• beni concessi in godimento a soci dipendenti / lavoratori autonomi, se costituiscono fringe benefit ex artt. 51 e 54, TUIR;
• beni concessi in godimento ad amministratori. L’esclusione opera a prescindere dalla presenza o meno, in capo all’utilizzatore, di un fringe benefit ex artt. 51 o 54, TUIR;
• beni concessi in godimento all’imprenditore individuale;
• beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
• alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
• veicoli per i quali è prevista l’integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l’utilizzo privatistico;
• beni di valore non superiore a € 3.000 (al netto IVA), rientranti nella categoria “altro”, ossia beni diversi dalle autovetture ed altri veicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili (sono quindi esclusi, ad esempio, telefoni cellulari, personal computer, tablet, ecc.).