Per escludere l’accertamento di maggior valore,occorre indicare in atto elementi utili per identificare tempi, importi e modalità di versamento di quanto ancora dovuto.
Queste le precisazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 53/E del 20 maggio, con la quale l’Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del cosiddetto sistema del “prezzo-valore” (articolo 1, comma 497, legge 266/2005) - criterio applicabile, in via opzionale, per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale - nel caso di atto di compravendita immobiliare per il quale i contraenti convengono che una parte del prezzo dell’immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell’atto.
In relazione a una compravendita immobiliare in cui l’acquirente sia una persona fisica, l’obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo si ritiene assolto qualora siano forniti in atto gli elementi utili all’identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto sarà corrisposto in un momento successivo rispetto all’atto di cessione.
In tale ipotesi, sono da ritenersi esclusi l’irrogazione della sanzione amministrativa compresa tra un minimo di 500 e un massimo di 10mila euro e, ai fini dell'imposta di registro, l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di valore (ex articolo 52, primo comma, Dpr 131/1986).