Botta e risposta

venerdì 23 gennaio 2015

Compilazione errata del bonifico per lavori di ristrutturazione edilizia

Non si perde il diritto alla detrazione in caso di errata indicazione, nella causale del bonifico, dei riferimenti normativi relativi alla riqualificazione energetica degli edifici anzichè di quelli riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L’errore, però, non deve essere tale da pregiudicare l’applicazione della ritenuta d’acconto dell'8% (misura così disposta a partire dal 1° gennaio 2015, in luogo del precedente 4%) e devono comunque essere rispettati gli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Medesime sono le conclusioni anche nel caso opposto in cui, per errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione (circolare 11/E del 2014).

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