I compensi agli amministratori sono deducibili ai fini fiscali dalla società nel periodo d’imposta in cui vengono stabiliti con una delibera specifica dell’assemblea dei soci.
Se però l’imputazione in bilancio e la deduzione sono effettuati in un periodo precedente a quello della delibera è comunque possibile sanare la violazione del princi¬pio di competenza con il ravvedimento operoso, ma facendo riferimento alla sanzione minima in misura “piena”.
La Corte di cassazione ha ribadito, nella sentenza n. 21953/2015, l’indeducibilità dei compensi corrisposti agli amministratori se la loro spettanza non è validamente sancita ai fini civilistici. È un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trae origine dalla sentenza delle Sezioni unite n. 21933/2008, secondo la quale, in assenza di una specifica previsione statutaria e di una “preventiva” delibera dell’assemblea dei soci, l’attribuzione delle somme dà luogo a un debito dell’amministratore nei confronti della società.