In caso di comodato non è richiesta l’allegazione dell’ Ape (attestato di prestazione energetica).
Infatti, il rinnovato articolo 6, comma 3, del Dlgs 19 agosto 2005, n. 192, dispone ora che «nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari».
Pertanto in caso di stipula di un contratto di comodato , trattandosi di prestito di bene a titolo “essenzialmente gratuito” , disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, non sono necessari gli obblighi di informazione, di allegazione e di consegna dell’ Ape con inserimento nel contratto della relativa clausola.