In relazione ad un credito nei confronti di un cliente soggetto a fallimento, è possibile portare in deduzione, a norma dell'articolo 101 del Tuir, parte del credito nell’esercizio di dichiarazione del fallimento , e, in considerazione della possibilità di recupero dello stesso, seppure in parte, in sede di riparto, rinviare l'iscrizione in bilancio dell'ulteriore perdita, con relativa deducibilità, negli esercizi successivi, sulla base delle effettive possibilità di recupero e immaginando che la procedura concorsuale si possa protrarre ancora per diversi anni.
L’articolo 101 del Tuir (Dpr 917/1986) prevede che le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni.
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio, operata in applicazione dei princìpi contabili.
Per i crediti vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello sopra indicato (data della sentenza dichiarativa del fallimento); sempre che l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei princìpi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.