Come noto, nelle società di persone ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 2, TUIR, il reddito prodotto è imputato per trasparenza ai soci esistenti al 31.12 in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, che si presume proporzionata al valore del conferimento.
In caso di cessione delle quote societarie, gli effetti fiscali si producono con decorrenza differenziata a seconda che l’atto comporti una variazione:
a) della compagine sociale, ossia delle quote di partecipazione agli utili connessa all'uscita di vecchi soci (a seguito di cessione, recesso, decesso, ecc.) o all'entrata di nuovi soci.
In tale situazione la variazione delle quote di partecipazione agli utili produce effetto dallo stesso periodo d'imposta di stipula dell'atto pubblico/scrittura privata autenticata.
L’ingresso di un nuovo socio a seguito di un atto stipulato entro il 31.12.2013 produce effetto già nel 2013.
b) delle quote di partecipazione agli utili tra i soci esistenti. In tal caso le modifiche hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello di stipula dell’atto pubblico/scrittura privata autenticata.