La cessione di una quota rivalutata ad un prezzo minore rispetto a quello di perizia non comporta alcuna conseguenza fiscale, ferma restando l’irrilevanza della minusvalenza nella disciplina del capital gain.
Tenendo conto del periodo di difficoltà che stanno attraversando le imprese, potrebbe accadere che una persona fisica abbia rivalutato la quota posseduta in una società negli anni precedenti ad un determinato valore, che ad oggi non è più rappresentativo del valore di mercato in caso di vendita (ad esempio perché nel frattempo la società partecipata ha subito delle perdite).
In tale ipotesi, tenendo conto che il contribuente potrebbe procedere ad una nuova rivalutazione al “ribasso” della partecipazione senza particolari costi (per effetto della suddetta possibilità di scomputo dell’imposta già versata), ferma restando la necessità di una nuova perizia di stima entro il 30 giugno 2014, è opportuno evidenziare che l’eventuale vendita della partecipazione ad un minor prezzo rispetto al costo rivalutato in precedenza non presenta particolari criticità, rendendosi applicabili le ordinarie regole in materia di capital gain, con conseguente emersione di una minusvalenza.
Pertanto, come altresì confermato dapprima nella C.M. 24.10.2011, n.47/E, e successivamente nella C.M. 15.2.2013, n. 1/E, qualora il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione la minusvalenza non ha alcuna rilevanza fiscale per il contribuente