L’art. 17 co. 6 lett. a-bis) del DPR 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” a tutte le cessioni nei confronti di soggetti passivi di fabbricati, sia abitativi sia strumentali, naturalmente esenti “per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione”.
Ne consegue che l’imposta non può essere assolta mediante “reverse charge” per le cessioni di fabbricati in regime di naturale imponibilità IVA ai sensi dell’art. 10 co. 1 nn. 8-bis e 8-ter del DPR 633/72.
In particolare, le cessioni di fabbricati strumentali sono naturalmente imponibili IVA ex art. 10 co. 1 n. 8-ter del DPR 633/72 se il cedente è l’impresa che ha effettuato interventi di ripristino sul fabbricato nei cinque anni precedenti la cessione.
Per le suddette cessioni, in quanto naturalmente imponibili IVA, non può rendersi applicabile il meccanismo del “reverse charge”.