In base all’art. 10, comma 1, lett. 8-bis), DPR n. 633/72, sono esenti IVA le cessioni di unità immobiliari abitative, ad esclusione di quelle:
-?effettuate dalle imprese costruttrici delle stesse o da quelle che vi hanno eseguito interventi di restauro e di risanamento conservativo / ristrutturazione edilizia / ristrutturazione urbanistica entro 5 anni dall’ultimazione della costruzione / intervento;
-?effettuate dalle citate imprese anche dopo i 5 anni con opzione (manifestata all’atto notarile) per l’imponibilità IVA.
Nel caso di cessione da parte di un’impresa di una unità immobiliare che non è stata costruita / ristrutturata dall’impresa cedente, la cessione risulta esente IVA.
La stessa è soggetta ad imposta di registro nella misura del 9% / 2% se “prima casa”, mentre le imposte ipo-catastali sono dovute in misura fissa (€ 50 + € 50).