Botta e risposta

venerdì 22 maggio 2015

Cessione contratto di leasing: determinazione sopravvenienza attiva

Non è deducibile dal reddito d’impresa il costo dell’immobile per la parte relativa al terreno sul quale lo stesso insiste e all’area pertinenziale. Tale principio trova applicazione anche relativamente agli immobili strumentali acquisiti in leasing, per i quali risulta indeducibile la quota capitale dei canoni riferita al terreno, individuata, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.1.2007, n. 1/E, applicando la percentuale di scorporo del 20% (30% per i fabbricati industriali) alla quota capitale di competenza di ciascun periodo d’imposta. In caso di cessione del contratto di leasing, ai sensi dell’art. 88, comma 5, TUIR costituisce sopravvenienza attiva il valore normale del bene, al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo di riscatto, attualizzati alla data della cessione. Qualora il contratto abbia ad oggetto un fabbricato , la sopravvenienza va determinata tenendo conto, in diminuzione, della quota capitale dei canoni già pagati riferita al terreno e pertanto oggetto di ripresa in dichiarazione dei redditi (indeducibile). Pertanto la stessa va così individuata: valore normale (meno) canoni a scadere attualizzati (meno) prezzo di riscatto attualizzato (meno) quote capitale canoni riferiti al terreno non dedotte.

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