In caso di trasferimento a titolo gratuito o oneroso di un immobile acquistato con i benefici "prima casa" prima che siano passati cinque anni, si decade dall’agevolazione, a meno che non si acquisti un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
La perdita del beneficio comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria e della sanzione del 30% e degli interessi di mora sulla differenza tra l'imposta versata alla registrazione dell'atto e quella effettivamente dovuta.
Peraltro, la cessione a titolo oneroso di fabbricati entro cinque anni dalla costruzione o dall’acquisto genera una plusvalenza tassabile, pari alla differenza positiva tra il prezzo di vendita e il costo d’acquisto. Tuttavia, sono escluse dalla tassazione le plusvalenze derivanti dalla cessione di unità immobiliari urbane adibite ad abitazione principale del cedente e dei suoi familiari per la maggior parte del periodo intercorso tra acquisto e cessione (articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir).