I sostituti d’imposta possono infatti correggere eventuali errori nella trasmissione delle certificazioni uniche, senza incorrere nelle pesanti sanzioni previste, soltanto trasmettendo una nuova certificazione, corretta, entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (7 marzo).
Non è prevista la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento,
Nel caso di errata trasmissione della certificazione, soltanto 5 sono i giorni entro i quali si può inviare una nuova certificazione. I 5 giorni non decorrono dal 9 marzo, ma dal 7.
Come noto, infatti, l’articolo 7, comma 1, lettera h), del D.L. n. 70 del 2011, dispone che “i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l’Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo”.
Al fine di non incorrere nella sanzione di cento euro, la trasmissione della certificazione corretta dovrà avvenire, relativamente alle somme elargite nel 2014, entro giovedì 12 marzo 2015, ossia entro i “cinque giorni successivi alla scadenza” ordinaria del 7 marzo 2015.
In altre parole, i giorni a disposizione si riducono a tre.