L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata dalle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto) su unità immobiliari abitative locate; sono escluse le attività di impresa o di arti e professioni.
L’importo della cedolare secca si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti che viene ridotta al 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia e nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
Il decreto legge n. 102 del 2013 ha ridotto dal 19 al 15% l’aliquota per la cedolare secca su affitti a canone concordato con effetti a decorrere già dal 2013.